Amici animali, novità dalla legge in casa e in famiglia

Amici animali, novità dalla legge in casa e in famiglia

Per gli amici animali, arrivano novità interessanti dalla legge italiana. Oltre alle novità in tema di diritto di famiglia, di cui abbiamo parlato il mese scorso, tra poco più di un mese (esattamente il 18 giugno 2013) entrerà in vigore la Legge 11 dicembre 2012 n.220 che ha modificato gli articoli del codice civile (articoli da 1117 a 1139) in materia di condominio.

La riforma è ampia e complessa e tocca diversi aspetti della materia condominiale (amministrazione, regolamento, obblighi dei condomini). In questo spazio vorremmo trattare una novità interessante e curiosa che, negli anni scorsi, ha scatenato molte liti e a un vivace dibattito giurisprudenziale e dottrinario.

Parliamo quindi dell’art. 16 della Legge 220/2012 ove si stabilisce che “il regolamento condominiale non potrà vietare di possedere o detenere animali domestici”.

 

In passato non è stato sempre facile capire se in condominio si potessero tenere o meno animali domestici. Se nel regolamento non vi era una norma espressa che lo consentisse o lo vietasse, molto spesso l’assemblea condominiale adottava delibere con le quali se ne stabiliva il divieto.

Accadeva allora che il condomino, desideroso di avere con sé un animale domestico, impugnava davanti al Tribunale la delibera sostenendo che essa avesse leso i propri diritti di proprietario.

Nel corso degli anni, i giudici chiamati a dirimere la questione degli animali in condominio hanno stabilito che una delibera assunta a maggioranza che imponesse il divieto era illegittima e pure il divieto di tenere animali era legittimo solo se contenuto nel regolamento condominiale contrattuale approvato all’unanimità dai condomini.

Ora, invece, con l’entrata in vigore della riforma, i regolamenti non potranno più vietare ai condomini di possedere animali domestici. Tuttavia non è ancora chiaro cosa sia giuridicamente un “animale domestico” atteso che è una definizione ampia e soggettiva e non supportata da tassonomia scientifica. Di sicuro si formerà una giurisprudenza che stabilità cosa sia un animale domestico o cosa non lo sia.

Per il momento si può affermare che sicuramente non sono detenibili gli animali classificati come pericolosi dall’allegato A del decreto ministeriale 19 aprile 1996. Ad esempio, è vietata la detenzione di esemplari vivi di marsupiali, lemuri, orsi lavatori, tassi, lontre, elefanti, rinoceronti, caprini, istrici, pitoni reticolati, anaconda, cobra, serpenti a sonagli. Lo precisiamo, dato che – anche da recenti di fatti di cronaca – pare che la fantasia umana in materia di animali da ospitare nelle proprie dimore non abbia limiti.

In ogni caso, la libertà di detenere un animale domestico non significa che non vi siano delle regole precise che i proprietari di animali siano tenuti a osservare.

 

Vi sono, in primo luogo, da rispettare le norme del codice civile e penale in materia di disturbo e quelle in tema di responsabilità del proprietario.

Se la presenza di un animale valica i normali limiti di tollerabilità (per esempio l’abbaio molesto di un cane di 3 decibel sopra il rumore di fondo), i terzi  potranno invocare la violazione dell’art.844 del codice civile, ove si stabilisce che il proprietario deve impedire le immissioni di fumo, calore, odori, esalazioni, rumori, scuotimenti e propagazioni che superano la normale tollerabilità.

Vi è poi l’art.2052 del codice civile che prevede la responsabilità in capo al proprietario di un animale dei danni cagionati dal medesimo, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o sfuggito.

 

Studio Legale Avvocati Barbara Crivellaro e Silvia Comelli
www.alassistenzalegale.it
milano.rubens@alassistenzalegale.it

 

 

 

 

 

 

Immagine copertina di Dom Bucci https://www.pexels.com/it-it/foto/cucciolo-di-shih-tzu-bianco-sulla-poltrona-del-divano-in-tessuto-981062/

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