L’uso ormai quotidiano di internet nella nostra vita, lavorativa e non, ha creato “nuovi diritti” da tutelare anche da un punto di vista giuridico.
Nel mese di settembre abbiamo parlato del diritto all’oblio, ora faremo un breve excursus sul diritto di accesso a Internet.
Il legislatore europeo (DIR140/2009/CE) definisce Internet un servizio universale al pari dell’erogazione dell’energia elettrica o dell’acqua potabile.
Pertanto, nel caso di violazione del diritto di accesso è possibile richiedere ed ottenere un risarcimento del conseguente danno patito.
Il leading case in tal senso è la sentenza del Giudice di Pace di Trieste del 30 luglio 2012 secondo cui: “ormai da tempo la giurisprudenza è orientata nel ritenere che il distacco o il mancato allaccio della linea telefonica e Internet costituiscano un danno patrimoniale ed esistenziale per il titolare del contratto e della sua famiglia, danno considerato particolarmente grave in un’epoca in cui la comunicazione è fondamentale in ogni aspetto della vita quotidiana”.
In questo caso il Giudice di Pace ha condannato il gestore a corrispondere, a titolo di danno, la somma di Euro 1.600,00 a titolo di danno patrimoniale ed Euro 800,00 per il danno esistenziale consistente nell’aver reso alla persona che aveva iniziato la causa alquanto difficoltoso lo svolgimento delle quotidiane attività a causa dell’inadempimento del gestore telefonico.
Dall’esame della casistica giurisprudenziale in materia di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da mancato diritto di accesso alla rete per inadempimento del gestore, risulta che il risarcimento nei casi standard (ad esempio, mancato accesso per una famiglia o persona fisica per le esigenze private) è stato previsto, in media, in una una liquidazione di Euro 500,00 a titolo di danno non patrimoniale (ovvero per la qualità peggiore della vita privata) per ogni mese di accesso negato.
Nel caso in cui il mancato accesso, sempre per inadempimento del gestore, colpisca un professionista o chi comunque utilizza la rete per la propria attività lavorativa, la liquidazione del danno avviene in misura maggiore rispetto ai casi standard.
Possiamo citare, quali esempi di questa seconda casistica, la vicenda di un avvocato di Genova che, richiesta la voltura del contratto dall’originario intestatario (il padre deceduto), è stato sottoposto a un atteggiamento di inerzia e indifferenza del gestore per ben sei mesi.
Il Tribunale di Genova (sentenza del 19 giugno 2006 su www.personaedanno.it) ha liquidato all’avvocato – per i sei mesi di disservizio – una somma di Euro 5.000,00 (Euro 833,00 al mese) poiché è stato ritenuto grave e sicuramente significativo il danno di natura non patrimoniale consistente nelle estenuanti ricerche di un interlocutore e nel turbamento alla serenità e alla continuità dell’attività professionale.
I giudici di merito, accogliendo le istanze dei cittadini privati della connessione alla rete, hanno reso vivo e applicato il diritto all’accesso, forse anche rispondendo a un’esigenza tipica del tempo in cui viviamo che, più che un diritto, impone il dovere di essere sempre connessi, reperibili e che ci propone sempre nuovi bisogni da soddisfare mediante la rete.
Studio Legale Avvocati Barbara Crivellaro e Silvia Comelli
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