Si è molto scritto sui giornali negli ultimi tempi in ordine ai tragici episodi in cui numerose donne sono state uccise da uomini con cui avevano avuto un legame affettivo.
Con riferimento a questi fatti è stato coniato il termine femminicidio e, sempre sulla stampa, si è data molta eco al recente Decreto Legge n. 93 del 14 agosto 2013, promulgato dal Presidente della Repubblica al fine di predisporre interventi urgenti volti ad inasprire le pene per gli autori di tali fatti, introducendo anche misure di prevenzione finalizzate alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica.
Quindi, la tutela è estesa a tutti, donne e uomini colpiti da episodi di violenza, con particolare attenzione alle donne che, storicamente, sono state oggettivamente più colpite da episodi di violenza o limitazione dei diritti.
Veniamo quindi all’esame delle principali novità del D.L. 93/2013, in vigore dal 17 agosto 2013 ma che, ricordiamo, dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni altrimenti decadrà.
a. Il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 del Codice Penale) è aggravato se commesso in danno o in presenza di un minore di anni 18. Prima l’aggravante era prevista se il reato fosse stato commesso in danno di un minore di anni 14. Il segnale dato dal legislatore (al di là dell’innalzamento dell’età del danneggiato) è che se la violenza in famiglia è stata perpetrata in presenza di un minore, è un fatto grave e tale da prevedere un aumento di pena.
b. Particolarmente importante è la modifica dell’art. 612bis del Codice Penale in tema di atti persecutori (il cosiddetto stalking, cui dedicheremo apposito articolo) ovvero quei comportamenti con cui un soggetto “minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumita’ propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.
La novità più rilevate del D.L. 93/2013 è che la pena per gli atti persecutori verrà aumentata se il fatto viene commesso mediante strumenti informatici o telematici dato che le minacce e le molestie mediante sms e social network sono in preoccupante aumento.
Inoltre la querela proposta per gli atti persecutori diviene irrevocabile, poichè un frequente strumento di “ricatto” da parte dell’offensore, pena maggiori molestie, è convincere la vittima a ritirare la querela.
c. Viene dato potere agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria (previa autorizzazione del Pubblico Ministero) di disporre l’allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di violazione degli obblighi di assistenza familiare, abuso di mezzi di correzione, sfruttamento di prostituzione e pornografia minorile, uso di minori in attività di accattonaggio, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l’integrità fisica della persona offesa.
d. Anche in assenza di querela, viene conferito al Questore – nel caso in cui sia stato segnalato un fatto di violenza domestica – il potere di procedere all’ammonimento dell’autore del fatto. Per violenza domestica si intendono “gli atti non episodici di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da una relazione affettiva pregressa o in corso, indipendentemente dal fatto che l’autore dei fatti condivida o abbia condiviso la residenza con la vittima”.
e. Tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica: nei casi in cui siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero, ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità per effetto delle dichiarazioni rese nelle indagini, il Questore rilascia un permesso di soggiorno per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza.
f. Viene conferito al Ministro per le pari opportunità di elaborare un piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere al fine di prevenire la violenza contro le donne attraverso l’informazione e la sensibilizzazione della collettività, promuovendo l’educazione alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere nell’ambito dei programmi scolastici, potenziando le forme di assistenza e sostegno alle vittime di violenza.
Sarà nostra cura seguire l’iter parlamentare di conversione in legge del Decreto Legge n. 93, poiché è probabile che vi saranno modifiche ed emendamenti.
Le intenzioni del legislatore sono sicuramente buone ma, al di là delle novità introdotte nel testo del Decreto, chi scrive non può non esprimere la preoccupazione per la delega allo stato del compito di educare alla relazione, di inserire nei programmi scolastici materie che, invece, dovrebbero essere trattate in famiglia, luogo che è sempre stato deputato all’educazione dei figli (al di là dei casi di famiglie patologiche in cui vi è violenza).
Studio Legale Avvocati Barbara Crivellaro e Silvia Comelli
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