Periodo estivo, spiaggia e mare significano relax e sole ma anche palette, secchielli, materassini e salvagenti.
Quando si tratta di giocattoli e della loro provenienza, si ritorna a parlare di sicurezza, uno dei temi a cui è necessario prestare particolare attenzione in ogni momento della giornata.
Essere certi di acquistare un prodotto sicuro e che riporta le indicazioni di utilizzo, è fondamentale per permettere al bambino di giocare in assoluta tranquillità.
Giochi per bambini e marcatura CE
Siamo ormai nel pieno dell’estate 2021, sinonimo per gli italiani di spiaggia, sole, mare e relax.
Questi sono i desideri che accompagnano le vacanze degli adulti, dopo un anno di lavoro reso difficoltoso anche a seguito della pandemia.
Ma non è quello che cercano i bambini che vogliono solamente costruire castelli di sabbia, stare in acqua per ore e giocare sul bagnasciuga, con spensieratezza e serenità.
Per fare questo, nei mesi che precedono le vacanze estive, vengono acquistati giocattoli di ogni tipologia da utilizzare sia sulla spiaggia che in acqua.
È a questo punto che essere certi di comprare un prodotto controllato, e quindi sicuro, è fondamentale per consentire che la vacanza si svolga in piena serenità.
Infatti, i giocattoli, prodotti destinati ai bambini, devono sottostare a normative e direttive molto stringenti.
In Europa, ogni giocattolo deve rispondere ai requisiti previsti dalla direttiva 2009/48/CE, che si pone l’obiettivo di stabilire standard minimi di sicurezza in base alle loro caratteristiche.
La direttiva impone obbligatoriamente ai fabbricanti di apporre sui propri prodotti la marcatura CE, a dimostrazione della conformità alle normative.
La verifica di questa conformità può avvenire:
- Tramite metodo interno dell’azienda produttrice.
- Tramite la verifica da parte di un laboratorio esterno (questo vale anche per quel che concerne il regolamento 1907/2006 REACH).
Un approccio incontestabile è quello di far eseguire i test secondo gli standard vigenti presso un ente terzo affidabile e competente.
Informazioni e avvertenze obbligatorie
Le avvertenze e le istruzioni devono essere chiare, facilmente leggibili e comprensibili e devono essere riportate anche in lingua italiana, se il giocattolo è commercializzato in Italia.
Quali sono le informazioni obbligatorie che devono essere presenti sui giocattoli e sulle loro confezioni?
- Marcatura CE: indica che il giocattolo è conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalle normative comunitarie.
- Riferimenti del fabbricante/importatore: è obbligatorio riportare Nome, Ragione Sociale, Marchio e indirizzo del fabbricante/importatore, che deve sempre essere identificabile.
- Numero di serie, modello, tipologia: questi dati servono per rendere il giocattolo sempre identificabile e rintracciabile.
- Avvertenze e istruzioni d’uso: obbligatorie se l’utilizzo del giocattolo può comportare un pericolo di qualunque tipo.
- Età minima o massima del bambino che lo utilizza: ad esempio per giocattoli non destinati a bambini piccoli (meno di 3 anni) è obbligatorio riportare una dicitura e/o un pittogramma che indichi che il giocattolo non è adatto a bambini di età inferiore ai 36 mesi o 3 anni.
- Particolari abilità necessarie per utilizzare il giocattolo (dove necessario).
- Peso minimo e/o massimo dell’utilizzatore (dove necessario).
- Necessità di sorveglianza da parte di un adulto (dove necessario).
“La sicurezza deve essere messa sempre al primo posto in ogni situazione.
Questo fattore è particolarmente importante quando si tratta di bambini e prodotti da loro utilizzati.
Le normative sono chiare e stringenti e i prodotti devono essere necessariamente controllati da un ente che ne attesti la qualità e l’utilizzo in serenità”, dice Elena Fontana, Project Manager Consumer Product Service di TÜV Italia.
Vanno anche spiegate eventuali precauzioni da seguire nell’utilizzo di alcune categorie particolari di giocattoli e potenziali pericoli legati a un uso diverso da quello indicato.
Per esempio, va indicata, quando opportuno:
- La presenza di sostanze o miscele pericolose e delle precauzioni da adottare per evitare i relativi pericoli (vanno inoltre indicate prime cure urgenti in caso di incidenti connessi all’uso del giocattolo).
- La presenza di fragranze potenzialmente allergizzanti.
- La necessità di premunirsi di dispositivi di protezione raccomandati (caschi, guanti, ginocchiere, gomitiere, ecc.) per l’uso di determinati tipi di giocattoli (es. pattini a rotelle).
I giocattoli acquatici
Per i giochi nautici o acquatici è obbligatorio indicare anche la dicitura che ne sottolinei l’utilizzo in acque basse dove il bambino possa toccare il fondo con i piedi e la necessità della supervisione da parte di un adulto.
I giochi da usare in acqua possono essere di svariate tipologie ma alcuni sono effettivamente giocattoli veri e propri, altri no.
Rientrano tra i giocattoli, quindi con marcatura CE obbligatoria:
- Giochi per il bagnetto destinati a bimbi molto piccoli.
- Imbarcazioni giocattolo, anche funzionanti a batteria.
- Materassini con lunghezza massima di 120cm e canotti gonfiabili per bimbi piccoli.
- Giocattoli gonfiabili come palle e pupazzi.
- Salvagenti gonfiabili per bimbi piccoli in grado di sostenere il peso del bambino.
Non sono invece da considerarsi giocattoli:
- Salvagenti con mutandina: essi non rientrano nemmeno tra gli ausili per il nuoto o DPI (Dispositivi di Protezione Individuale). Sottostanno alla norma EN 13138-3, che stabilisce specifici requisiti di stabilità e galleggiabilità per evitare il ribaltamento. È vietato fabbricarli con colori o fogge tali da essere scambiati per giochi. Non devono infine riportare diciture che alludano alla sicurezza (tipo “prodotto sicuro”).
- Braccioli e giubbotti galleggianti sono invece classificati come DPI e devono rispondere ai requisiti della Direttiva 89/686/CEE, essere conformi alla normativa EN 13138-1 e verificati da un Ente Notificato per la Direttiva DPI. I braccioli devono riportare le indicazioni sul peso dell’utilizzatore e altre istruzioni (es. camere d’aria sempre gonfie).
“La Direttiva Giocattoli 2009/48 ha infatti posto l’attenzione su una questione non marginale per importatori, fabbricanti e distributori di oggetti promozionali e per la GDO (grande distribuzione organizzata).
Che devono essere consapevoli di cosa il legislatore definisce con il termine giocattolo e quali sono gli obblighi a cui adeguarsi quando i loro articoli rientrano in categorie di prodotto comprese nella direttiva stessa o quando ne sono esclusi”, conclude Elena Fontana.