Il world wide web contiene informazioni quasi infinite. Ogni giorno, in internet, nascono siti, blog, forum, vengono immesse notizie nei social network, le testate giornalistiche on line diffondono news istantaneamente non appena i fatti accadono. Alle volte, gli attori stessi dei fatti di cronaca anticipano l’informazione giornalistica mediante tweet che riportano foto e filmati in diretta degli accadimenti.
Tutto ciò che viene inserito in internet rimane tracciabile e rinvenibile mediante i numerosi motori di ricerca e i loro sofisticati meccanismi di indicizzazione, nonché negli archivi dei giornali on line.
Può accadere quindi che, persone protagoniste in passato di fatti che abbiano avuto una certa risonanza mediatica negativa, restino a lungo legate all’immagine e alle notizie che la rete ha diffuso in quella circostanza.
Ad esempio, il defunto Luciano Lutring verrà probabilmente ricordato dai più come “il solista del mitra”, il bandito che negli anni ’60 fece tremare l’Europa con le sue rapine e dichiarato nemico pubblico numero uno dalle polizie italiane e francesi. Ma se si inserisce il suo nome in un motore di ricerca si verifica uno dei rari casi di “riabilitazione mediatica”, dato che l’utente web può apprendere che colui che fu un rapinatore scontò la sua pena e divenne poi un apprezzato scrittore e pittore meritevole anche di premi e riconoscimenti.
Tuttavia, spesso succede che lo stato personale di un soggetto, che prima era stato coinvolto o protagonista di fatti spiacevoli, non corrisponda più a quanto si rinviene in internet, tanto mediante i motori di ricerca, quanto negli archivi delle testate di stampa.
In questi casi soccorre quello che è stato definito dalla giurisprudenza il diritto all’oblio.
Negli ultimi anni sono state avanzate al Garante per la protezione dei dati personali richieste in ordine alla cancellazione di notizie datate e non più rappresentative della reputazione o identità personale.
Il Garante ha in molti casi indicato, quale soluzione al problema, la de-indicizzazione dell’articolo dai motori di ricerca esterni al sito del giornale, senza intervento diretto sulla fonte della notizia.
Questo modo di operare non è stato ritenuto sufficiente e vi sono state, nel tempo, richieste al Garante affinché agisse direttamente sul “sito fonte” della notizia mediante la rimozione del documento dall’archivio della testata.
Dato che alcuni giornali si sono, alle volte, opposti alla eliminazione delle notizie dagli archivi in nome del diritto di cronaca, la Corte di Cassazione – con il primo landmark case italiano – si è pronunciata dirimendo così la questione.
La sentenza 5 aprile 2012, n. 5525, della terza sezione civile della Cassazione, trae origine dall’impugnazione di una sentenza del 2010 pronunciata dal Tribunale di Milano, ove si respingeva un’opposizione proposta nei confronti di un provvedimento del Garante per la protezione dei beni personali di rigetto dell’istanza di “blocco dei dati personali che lo riguardavano contenuti nell’articolo pubblicato su un quotidiano nazionale e consultabile nell’archivio storico del medesimo anche in versione informatica, mediante accesso al sito”.
Il soggetto che aveva domandato la rimozione dei propri dati dall’archivio del giornale era stato coinvolto nelle famose inchieste “mani pulite” e, nel 1993, era stato arrestato per corruzione e successivamente prosciolto.
Pertanto, la notizia – ancora reperibile negli archivi del quotidiano e mediante i motori di ricerca – pur essendo veritiera quando i fatti successero nel 1993, a distanza di 17 anni, non era più rappresentativa della proiezione sociale del soggetto.
La Cassazione, opportunamente ha stabilito: “Se l’interesse pubblico sotteso al diritto all’informazione (art. 21 Cost.) costituisce un limite al diritto fondamentale alla riservatezza (artt. 21 e 2 Cost.), al soggetto cui i dati pertengono è correlativamente attribuito il diritto all’oblio (v. Cass., 9/4/1998, n. 3679), e cioè a che non vengano ulteriormente divulgate notizie che per il trascorrere del tempo risultino ormai dimenticate o ignote alla generalità dei consociati”.
Quindi la suprema corte ha accolto il ricorso e invitato il Tribunale di Milano a riformare la sentenza del 2010.
Sulla base di questa prima pronuncia giurisprudenziale, il Garante ha accolto due ricorsi prescrivendo all’editore di segnalare con una nota a margine dell’articolo l’esistenza di uno sviluppo della notizia in modo da assicurare all’interessato il rispetto della propria identità personale e al lettore un’informazione completa.
E anche le corti di merito si sono allineate. Il Tribunale di Milano – con sentenza del 26 aprile 2013 – applicando i principi espressi dalla Cassazione, ha riconosciuto il diritto all’oblio di un soggetto che lamentava la perdurante presenza in rete di un articolo risalente al 1985 in cui veniva descritto come usuraio ed evasore fiscale. In particolare, i giudici milanesi hanno ordinato la rimozione dell’articolo dall’archivio telematico, consentendo comunque la tenuta di una copia cartacea del giornale.
Chi non ha potuto riabilitarsi “mediaticamente” come il sopra citato caso di Luciano Lutring che ha avuto modo di dar positive notizie di sé – dopo quelle negative relative al suo passato di bandito – ha comunque modo di tutelare la propria reputazione e la propria proiezione sociale e personale ricorrendo alla giustizia.
Studio Legale Avvocati Barbara Crivellaro e Silvia Comelli
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