Vacanze rovinate, quando richiedere il danno morale?
Attualità

Vacanze rovinate, quando richiedere il danno morale?

13/06/2013
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Estate, tempo di vacanze che, alle volte, possono riservare brutte sorprese.
Tratteremo, a tal proposito, il tema dei danni morali risarcibili al turista che non ha potuto godere pienamente di un viaggio organizzato a causa dell’inadempimento o della cattiva esecuzione delle prestazioni fornite con il contratto turistico.
Per quanto concerne i danni patrimoniali di cui è possibile ottenere il risarcimento, fornendone puntuale prova, la casistica è ampia. Si pensi al soggiorno in un hotel di categoria inferiore rispetto a quello promesso nel contratto, i casi di sovraprenotazione nella struttura alberghiera prescelta e la riprenotazione presso struttura diversa e non dotata dei servizi promessi in contratto.
In questi casi è possibile che il turista abbia anche sofferto un danno “morale”, ovvero sia un pregiudizio che si sostanzia nel disagio e nell’afflizione subiti dal turista-viaggiatore per non aver potuto godere appieno delle vacanze come occasione di svago e/o riposo. Siamo in presenta di quel pregiudizio di tipo psicologico che colpisce il danneggiato e che è riconducibile ai disagi subiti, alla delusione per la mancata realizzazione delle aspettative, al mancato riposo, alla necessità di sollevare reclami e proteste e, in generale, al fatto di non aver potuto godere della serenità che è lecito attendersi dalle vacanze.
Le fattispecie in cui i giudici hanno riconosciuto il danno morale da vacanze rovinate sono molteplici, si va dallo smarrimento del bagaglio per il quale è responsabile il vettore aereo, ai ritardi dei voli aerei, al soggiorno in una località diversa da quella pattuita, al caso della famiglia che aveva espressamente richiesto un accomodamento per un familiare disabile che invece non era stato messo a disposizione, con ogni conseguente disagio.

Vi sono stati altri casi ben più gravi in cui l’organizzatore è stato chiamato a risarcire i danni morali ai turisti. In un caso, i viaggiatori avevano subito dei danni (biologici e morali) in seguito a un’escursione marittima effettuata dall’organizzatore nonostante le preannunciate condizioni meteo avverse, un altro episodio – molto famoso – è stato quello di una rapina commessa ai danni di turisti italiani in viaggio organizzato in Guatemala durante il loro trasferimento da una località all’altra del paese. I turisti lamentarono di essere stati assaliti di sera, in un orario in cui – secondo il programma di viaggio – sarebbero già dovuti esser giunti a destinazione. Secondo i viaggiatori il danno da essi subito era ricollegabile alla condotta colposa dell’operatore turistico il quale ben sapeva che la strada prescelta era oggetto di lavori che potevano causare ritardi, ed era anche a conoscenza del fatto che il Ministero degli esteri aveva specificamente informato circa ripetuti episodi di delitti commessi a danno dei turisti in quella zona.
La disciplina dei servizi turistici è ora contenuta nel D.L.vo 6 settembre 2005 n. 206, noto anche come “Codice del Consumo”.
Gli art. 87 e 88 del Codice del Consumo pongono a carico dell’organizzatore di viaggi degli specifici obblighi di informativa sul viaggio (ad esempio, sugli orari, località di sosta intermedia e coincidente, generalità e recapito di rappresentanti locali dell’organizzatore, caratteristiche dell’opuscolo informativo ove venga fornito) con divieto espresso di fornire informazioni ingannevoli sul servizio offerto e sui prezzi.

Quindi, se il turista riscontra delle difformità tra l’esecuzione della prestazione dell’organizzatore rispetto a quanto promesso potrà richiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e morali qualora la vacanza sia stata rovinata dall’inadempimento dell’organizzatore.
Occorre ricordare che ogni mancanza nell’esecuzione del contratto di viaggio deve essere contestata mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza e che il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro. Vi è una prescrizione più breve, di dodici mesi, qualora il danno sia derivato dal solo contratto di trasporto.
Nessun obbligo di risarcimento del danno (tanto patrimoniale che morale) è dovuto se la mancata o inesatta esecuzione del contratto di viaggio sia imputabile al comportamento del consumatore/turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile o sia dipesa da caso fortuito o forza maggiore.
Non ci resta che augurare buoni viaggi a tutti e di ricordare di leggere attentamente il contratto di viaggio, l’opuscolo e, se qualcosa non va, di spedire la raccomandata entro dieci giorni lavorativi dal rientro nel luogo di partenza.

Studio Legale Avvocati Barbara Crivellaro e Silvia Comelli
www.alassistenzalegale.it
milano.rubens@alassistenzalegale.it

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