Cosa prevede la riforma del nuovo diritto di famiglia
Con la riforma del del nuovo diritto di famiglia del 10 dicembre 2012, il nostro diritto di famiglia si è ulteriormente evoluto e messo al passo con i tempi, seppur con il solito ritardo rispetto agli altri ordinamenti europei. Basti pensare al lungo percorso necessario per l’approvazione della legge su separazione e divorzio del 1970, passata al vaglio di un referendum abrogativo, alla faticose successive modifiche della stessa tra cui l’abbreviazione dei tempi per divorziare dopo la separazione (5 anni in origine, attualmente 3 anni) e alla prima vera epocale rivoluzione del 1975 quando si riconobbe la parità tra i coniugi nel governo della famiglia e nell’esercizio della potestà sui figli. Insomma, sino al 1975 esisteva la potestà maritale e la patria potestà, con supremazia giuridica del marito rispetto alla moglie.
Il nuovo diritto di famiglia per i bambini
La nuova legge ha riformato l’art.315 del Codice Civile stabilendo che “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”. Pertanto, in tutta la legislazione vigente i riferimenti ai “figli legittimi” (ovvero nati nell’ambito del matrimonio) e ai “figli naturali” vengono sostituiti con la parola “figli”. Figli e basta, quindi, senza alcuna distinzione tra quelli nati nell’ambito del matrimonio e fuori dall’istituzione matrimoniale.
Il nostro legislatore si è accorto che la famiglia sta cambiando, che sempre più figli nascono fuori dal matrimonio (dalle ultime statistiche, pare siano il 23% circa dei 500.000 bimbi che nascono in un anno), o nell’ambito di un nucleo familiare non definito dal diritto (giova ricordare che per la nostra Costituzione la famiglia è, come si diceva, quella fondata sul matrimonio) o da donne nubili, divorziate o comunque non coniugate.
Viene modificato, altresì, l’art.315bis del Codice Civile “il figlio ha il diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi coi parenti. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore, ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e procedure che lo riguardano. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché vive con essa”.
Ove prima si prevedevano solo gli obblighi del figlio al rispetto dei genitori e al dovere di contribuire al mantenimento della famiglia, ora vi è un riferimento diretto anche ai diritti del figlio di crescere in famiglia e ad avere rapporti con i parenti. Oggetto di tale norma è qualsiasi figlio nato nell’ambito del matrimonio o in una “famiglia di fatto”. Si inserisce così nel codice una nozione di responsabilità genitoriale e familiare adeguandolo a un concetto di famiglia che non è più solo potestà ma anche e, soprattutto, “cura”.
Quindi, questa parificazione dei figli legittimi a quelli naturali e il nuovo art.315bis del Codice Civile rappresentano una grande rivoluzione culturale ancor prima che giuridica.
Un’importantissima novità introdotta dalla nuova legge, a titolo esemplificativo. Prima della riforma del nuovo diritto di famiglia del 2012 il figlio nato fuori dal matrimonio e riconosciuto dai genitori non aveva un legame parentale (a livello giuridico, anche se affettivamente c’era) con i nonni e gli altri parenti dei genitori, zii o cugini. Questo si rifletteva anche sui diritti successori dei figli naturali. Fermo e restando l’uguaglianza dei diritti ereditari dei figli naturali e legittimi del defunto, erano esclusi dalla linea successoria del figlio naturale gli ascendenti naturali (i nonni) e i fratelli naturali del defunto che potevano ereditare solo se mancavano parenti legittimi fino al sesto grado. Bastava quindi la presenza di un cugino ”legittimo” per escludere la successione tra fratelli naturali.
E, in tale senso, l’equiparazione tra figli legittimi e naturali, non è da poco.
Un’ultima novità merita un po’ di attenzione: i procedimenti per la regolamentazione dell’affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio sono ora devoluti al tribunale ordinario (e non più al tribunale dei minorenni) con applicazione dei principi e delle garanzie patrimoniali per le obbligazioni economiche relative al mantenimento dei figli che si applicano nei procedimenti di separazione e divorzio tra coniugi, ivi compreso il diritto del figlio a percepire una somma per il mantenimento e il diritto all’assegnazione della casa familiare al genitore collocatario del figlio.
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