
Eredità: l’avvocato risponde
Chi ci scrive racconta che la madre aveva concesso a uno dei figli un prestito che quest’ultimo non ha mai restituito.
Ora che la madre è deceduta, parrebbe senza lasciare testamento, chi ci scrive vorrebbe che – al momento di definire le rispettive quote di eredità – questo prestito, che il fratello non ha mai restituito, rientrasse nel conteggio.
Ed è proprio quello che il codice civile stabilisce in tema di successione ereditaria. Infatti, al momento dell’apertura della successione è necessario procedere alla formazione dello stato attivo e passivo dell’eredità e alla determinazione delle quote spettanti a ciascun erede.
Per fare ciò ciascun erede deve imputare alla sua quota le somme di cui era debitore verso il defunto e quelle di cui è debitore verso i coeredi. Il codice civile definisce questa operazione collazione.
Gli eredi possono procedere da soli nel calcolo delle rispettive quote oppure affidarsi ad un professionista che si assicurerà che tutte le operazioni siano conformi al dettato normativo.