Servitù di passaggio e usucapione: quando un diritto sfuma
Attualità

Servitù di passaggio e usucapione: quando un diritto sfuma

08/02/2021
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Gentile Avvocato,

ho acquistato un immobile (diroccato, vecchio e pericolante) con un diritto di passaggio (per accedere all’immobile) segnalato sulla mappa catastale.

Appena iniziati i lavori di ristrutturazione sono emersi problemi con i nostri vicini riguardo tale servitù ubicata sulla loro proprietà e confinante con la nostra. In pratica i proprietari hanno cambiato la serratura del portone che permette di accedere alla mia proprietà da uno dei lati dell’immobile, impedendomi l’accesso da quel punto.

Alla mia richiesta di spiegazioni, mi è stato risposto che, da quell’entrata non passava alcuna persona da oltre vent’anni e quindi avevano acquisito il passaggio per usucapione, inoltre  sul loro mappale non era segnata alcuna servitù, quindi si ritenevano in diritto di chiudere il passaggio. A quel punto ho avviato una causa legale ma la sentenza è stata negativa: ho perso il passaggio perché il giudice, sapendo che la nostra proprietà aveva altri due accessi indipendenti, ha dato ragione ai nostri vicini che potevano accedere alla loro dimora solo dal quel punto preciso.

Mi consiglia di adire ancora alle vie legali per recuperare il diritto perso?

Servitu di passaggio: la risposta dell’avvocato

Servitù di passaggio e usucapione: quando un diritto sfuma“ Chi ci scrive ha intrapreso un giudizio che tuttavia non ha avuto l’esito sperato. Tale giudizio si è concluso con una sentenza che da quanto il lettore scrive non sembra essere stata appellata ed è quindi passata in giudicato.

Ciò significa che non è più possibile intraprendere un nuovo giudizio sulla medesima questione. Vige infatti, nel diritto italiano,  il principio del “ne bis in idem”; ciò significa che una volta che la sentenza è diventata definitiva (perché non impugnata nei termini) nessun giudice può pronunciarsi nuovamente sul punto. Questo per esigenze di economicità e soprattutto per l’esigenza di certezza dei diritti acquisiti.

Sulla questione della servitù, sulla base di quanto riferito ( e senza aver potuto esaminare gli atti di causa), sembra che il Giudice abbia comunque preso una decisione conforme alla legge. L’art. art. 1073 codice civile prevede infatti che la servitù (in questo caso servitù di passaggio) si estingua per prescrizione dopo vent’anni di inutilizzo. Nel caso di specie poi al fondo era possibile accedere da altri passaggi che non gravavano il fondo servente.”

Avv. Laura Lamberti, Brescia

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