In Italia – Jobs Act: cosa resta, cosa cambia
165 sì, 11 no e due astenuti: con questi numeri il Senato ha dato la fiducia nelle scorse settimane al tanto discusso Jobs Act, ponendo il primo tassello di una serie di norme che hanno l’obiettivo primo e fondamentale di rendere più flessibile il mercato dell’impiego. Come da previsione, una valanga di critiche continua ad abbattersi sul Governo nel corso di questi giorni, soprattutto in relazione all’art. 18, simbolo per eccellenza delle conquiste dei lavoratori, che per decenni ha svolto la funzione di scudo protettivo contro le brusche e immotivate interruzioni di rapporti di lavoro a discrezione dell’imprenditore.
I dettagli della riforma verranno definiti dall’Esecutivo in sede di scrittura dei decreti delegati che saranno pronti entro sei mesi dal via libera del Parlamento alla legge delega. Di certo, il ministro Poletti conta di ridurre al minimo i margini di discrezionalità della giurisprudenza.
Intanto cerchiamo di capire quali sono, per il momento, le novità più interessanti.
Tutele crescenti per i neoassunti. Per i neoassunti arriva il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio. A tal proposito, si rammenta che l’articolo 18, nella formulazione residua dopo le parziali modifiche apportate dalla riforma Fornero del 2012, prevede la possibilità di ricorrere al giudice nel caso di tre tipologie di licenziamento, se ritenuto illegittimo: economico, disciplinare, discriminatorio. Nel primo caso, il lavoratore viene lasciato a casa in seguito a ristrutturazioni aziendali, oppure per decisione arbitraria del datore di lavoro che voglia tagliare i costi del personale. In tale ipotesi, al lavoratore rimane la facoltà di rivolgersi all’autorità giudiziaria, che potrà esprimersi qualora ritenga illegittimo il licenziamento, disponendo anche il reintegro in azienda. Nel secondo caso, invece, si tratta di qualche comportamento che ha interrotto il rapporto fiduciario tra committente e lavoratore, oppure della mancata esecuzione delle mansioni affidate. Ancora una volta, è possibile affidare la vicenda al responso del giudice, che può ordinare il reintegro. Quadro simile per i licenziamenti discriminatori, che rimangono completamente protetti dalle garanzie comprese nell’art. 18. Ferma questa triplice distinzione, Renzi ha parlato di una possibile revisione della norma nei termini in cui, in caso di licenziamento ritenuto illegittimo di tipo economico o disciplinare, al posto del reintegro, debba essere lo Stato a sobbarcarsi il sostegno del lavoratore per un periodo limitato, di durata variabile a seconda della storia contributiva del soggetto. Lo stesso Esecutivo ha preso l’impegno di definire esplicitamente i casi in cui il licenziamento disciplinare vada ritenuto illegittimo, uscendo così dal limbo della discrezionalità dell’autorità giudiziaria. Nessun cambiamento, infine, per i licenziamenti discriminatori, per cui continua ad essere garantito il reintegro della vittima.
Privilegiato l’indeterminato. Altra significativa novità è lo sfoltimento delle tipologie contrattuali. Cancellati i contratti di collaborazione a progetto. Il lavoro sarà subordinato o autonomo. L’obiettivo è quello di promuovere il contratto a tempo indeterminato come forma privilegiata, rendendolo «più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti».
Demansionamento sì, ma… In caso di ristrutturazioni aziendali sarà possibile demansionare il lavoratore, sulla base, però, di «parametri oggettivi», per «la tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita», con la previsione – altresì – di limiti alla modifica dell’inquadramento.
Rivisitata anche la disciplina dei controlli a distanza: si apre all’utilizzo delle nuove tecnologie per la sorveglianza e al tele-lavoro, tutelando però la dignità del lavoratore.
Cassa integrazione e solidarietà. In caso di cessazione di attività aziendale, rimane in piedi la cassa integrazione ma solo a seguito dell’utilizzo delle possibilità contrattuali di riduzione dell’orario di lavoro (solidarietà), nel tentativo di aumentare l’occupazione.
Ridotte anche le tempistiche: ora la cassa integrazione ordinaria si percepisce per due anni e per quattro quella straordinaria; tali periodi verranno rivisti.
Assegno di disoccupazione. La durata del trattamento di disoccupazione dovrà essere rapportata alla pregressa storia contributiva del lavoratore con incremento della durata massima (per ora fissata a 18 mesi a regime nel 2016) per quelli con «le carriere contributive più rilevanti». Si prevede anche l’introduzione di massimali in relazione alla contribuzione figurativa.
Ferie solidali. Sarà possibile, per il lavoratore che ha un plus di ferie, cederle a colleghi che ne abbiano bisogno per assistere figli minori che necessitano di cure.
Maternità: diritto per tutte le lavoratrici. La tutela della maternità sarà estesa anche alle lavoratrici senza un contratto di lavoro standard. Le norme per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro riguarderà tutti i lavoratori.
Nasce l’Agenzia per l’Occupazione. La neonata Agenzia, con carattere nazionale, avrà il compito di favorire l’incrocio tra la domanda e l’offerta di lavoro.
A ciò si aggiungono 1,5 miliardi in arrivo per i nuovi ammortizzatori sociali. In un clima infuocato, tra polemiche e critiche – culminate nella manifestazione della settimana scorsa in piazza San Giovanni a Roma, organizzata dalla CGIL, la quale ha visto la partecipazione di un milione di persone nel segno dello slogan “Lavoro, Dignità e Uguaglianza” – una nota positiva è certamente il plauso dell’Ocse a Renzi: il via libera del Senato al Jobs Act «è uno sviluppo molto positivo». Secondo il segretario generale dell’Ocse, Gurria, se «pienamente implementato», il provvedimento «può contribuire a mettere il Paese su un sentiero di crescita più dinamica». A breve “l’ardua sentenza”.
Maura Corrado