Professionista sanitario: domani a Roma, presso il Consiglio superiore della magistratura, avverrà la firma degli accordi, al fine di armonizzare i criteri e le procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici tenuti dai Tribunali, in attuazione dell’art. 15 della legge 24/2017 in materia di responsabilità sanitaria.
Si focalizzano la revisione e la tenuta degli albi dei periti e dei consulenti tecnici presso i Tribunali: una perizia può fare la differenza tra un esito e un altro. E’ dunque utile contare sul professionista giusto e bisogna fare in modo che i criteri utilizzati nella compilazione degli albi composti dai professionisti stessi siano funzionali.
Professionista sanitario: parità di trattamento
La Federazione nazionale degli Ordini della professione ostetrica e quella dei tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, hanno per più di un anno condiviso un cammino comune, attraverso l’istituzione di un tavolo tecnico, con la finalità di offrire sia all’Amministrazione giudiziaria che ai singoli Ordini e professionisti interessati parametri di selezione qualitativamente elevati, ma calibrati allo specifico di ogni singola professione, garantendo, in questo, parità di trattamento nell’accesso agli albi circondariali.
Professionista sanitario, perito nella consulenza e nella conciliazione
Il 22 febbraio ha avuto luogo un convegno, relativo all’attuazione dell’art. 15 della Legge 24/2017 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), organizzato congiuntamente dalle due Federazioni. E’ stato focalizzato il professionista sanitario, come perito nella consulenza tecnica d’ufficio e nella conciliazione. Hanno partecipato circa 250 delegati degli Ordini territoriali e dei corsi di laurea.
Nella prima sessione, “Il Ctu e il Perito per i professionisti sanitari. Aspetti giuridici e medico-legali”, è stato introdotto dall’avvocato Anna Lagonegro (Roma) il protocollo d’intesa. Sono stati inoltre illustrati gli aspetti della consulenza in ambito civile. L’avvocato Cosimo Maggiore (Torino) si è occupato degli elementi della consulenza nel processo penale, mentre il dottor Lorenzo Polo ha portato il punto di vista del medico-legale, per tutti e due gli ambiti (civile e penale). La dottoressa Maria Vicario, presidente della Fnopo e il dottor Antonio Di Lascio, per il gruppo di lavoro aspetti giuridici e medico legali della Fno Tsrm Pstrp, hanno espresso il punto di vista delle professioni sanitarie nella consulenza, con un taglio pratico ed operativo degli elementi contenuti nei rispettivi accordi. Nella seconda sessione “La conciliazione come procedura alternativa per la risoluzione di una controversia mediante l’aiuto del conciliatore”, sono stati presentati gli strumenti alternativi e preliminari della conciliazione e dell’Atp (avvocato Anna Lagonegro), il punto di vista medico legale su di questi (dottor Lorenzo Polo) e l’offerta formativa necessaria all’assolvimento di queste pratiche (professor Paolo D’Agostino).
Professionista sanitario: un vademecum
E’ stato predisposto in questa occasione un vademecum che, a partire dai contributi dei diversi relatori, ha l’obiettivo di introdurre alla materia della consulenza medico-legale e supportare i dirigenti degli Ordini. Sono presenti pratici suggerimenti applicativi, nella consapevolezza dell’importante ruolo che gli accordi gli attribuiscono, sia nel recepimento degli stessi a livello locale e che per l’esame preliminare delle domande pervenute per l’iscrizione negli albi.
Professionista sanitario: un ampio terreno di confronto
Nelle conclusioni, i presidenti delle due Federazioni, Maria Vicario (Fnopo) e Alessandro Beux (Fno Tsrm Pstrp), hanno riconosciuto che gli accordi rappresentano un ulteriore tassello che completa il sistema di protezione bivalente (per l’utente e per il professionista sanitario), introdotto con la legge 24/2017. Sono stati concordi nel sostenere che la firma degli stessi non rappresenta soltanto un punto di arrivo, ma anche un punto di partenza perché, di lì in poi, dovranno essere garantite: agli aspiranti, competenze funzionali alla collaborazione tecnica con l’Amministrazione delle giustizia, con appropriati e specifici percorsi formativi; ai soggetti sottoscrittori tutti, il monitoraggio dell’attuazione degli accordi a livello locale; agli enti federativi delle professioni stesse, la mappatura dei professionisti esperti ed iscritti e delle loro competenze e la partecipazione al tavolo tecnico istituito presso la VII commissione del Csm.
Si determina di conseguenza un nuovo e ampio terreno di confronto, condivisione, sostegno e lavoro comune, aperto a tutti i soggetti interessati, a pieno vantaggio dei professionisti rappresentati e, nell’insieme, del sistema sanitario.