Sicurezza sul lavoro: i dispositivi di protezione individuale
Il termine sicurezza mai come in questo ultimo anno è entrato all’interno delle nostre vite: sicurezza per noi stessi, per i nostri cari o anche solo per chi incrociamo al supermercato.
Una sicurezza che spesso ha un costo, da intendersi come prezzo da pagare per l’acquisto di uno specifico articolo ma anche come influenza sullo svolgimento delle nostre attività quotidiane.
Il Covid ci ha fatto capire però che i dispositivi di protezione sono l’arma vincente e il loro utilizzo ha acquisito una maggiore rilevanza.
Questo ha messo in luce un aspetto importante che molto spesso viene sottovalutato: la protezione della persona dal rischio.
Ne abbiamo parlato con Forever, azienda di attrezzature antincendio e antinfortunistiche a Torino.
Sicurezza sul lavoro
“Nel mondo del lavoro i concetti di sicurezza e protezione della persona dal rischio hanno un peso globale ancora più importante.
Le aziende devono interagire con normative stringenti atte a garantire la sicurezza e la prevenzione di infortuni sul posto di lavoro.
Come riferimento a oggi abbiamo il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro D.lgs 81/2008 che regolamenta le ultime disposizioni in tema.
Però, troppo spesso i posti di lavoro sono ancora lo scenario di incidenti e infortuni le cui cause sono da ritrovare in molteplici atteggiamenti scorretti.
Tendenzialmente nascono dalla sottovalutazione del rischio che può essere contrastata sensibilizzando gli utenti a porre maggiore attenzione e accrescerne in loro maggiore consapevolezza”, dicono alla Forever.
Infatti, ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti.
I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti.
Questo ai fini della protezione collettiva e individuale, utilizzando correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza.
Art & Show-CartaCarbone, il festival letterario di Treviso
CartaCarbone, il festival letterario “ autobiografia & dintorni ”, si terrà a Treviso il 17-18-19 ottobre…Cosa sono i Dispositivi di Protezione Individuale
Art & Show-CartaCarbone, il festival letterario di Treviso
Il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08) stabilisce che i DPI in ambito lavorativo devono rispettare le norme previste dal D.Lgs. 475/92: l’art.74 dà la seguente definizione di Dispositivi di Protezione Individuale:
“Qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo“.
“I DPI sono diversi, sono legati all’attività svolta dal lavoratore e permettono di tutelare lo stesso da molteplici rischi intrinseci alla loro attività.
Quindi, sono attrezzature e strumentazioni che hanno l’obiettivo di ridurre al minimo i danni derivanti dai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro”, dicono alla Forever.
A seconda del grado di rischio dell’attività lavorativa è previsto l’utilizzo di dispositivi specifici, che in alcune circostanze possono essere anche obbligatori per legge.
L’obbligo di uso dei DPI, infatti, riguarda tutti i casi in cui determinati fattori di rischio non possano essere evitati o ridotti da misure di prevenzione o mezzi di protezione collettiva.
Tra i requisiti dei DPI è previsto che essi devono:
- Essere adeguati ai rischi da prevenire senza costituire un rischio maggiore.
- Essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro.
- Tenere conto delle esigenze ergonomiche e di salute dei lavoratori.
- Essere compatibili tra loro, se i rischi siano molteplici ed è necessario l’utilizzo in contemporanea di più DPI.
- Essere facili da indossare e da togliere in caso di emergenza.
- Poter essere adattabili all’utilizzatore secondo le sue necessità.
DPI: categorie
I Dispositivi di Protezione Individuale vengono classificati in 3 categorie, in ordine crescente a seconda del grado di rischio connesso all’attività lavorativa.
DPI di prima categoria
Sono dispositivi di protezione per attività che hanno rischio minimo e che possono procurare danni di lieve entità.
Hanno il principale scopo di salvaguardare da:
- Azioni lesive con effetti superficiali prodotti da strumenti meccanici.
- Azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia.
- Rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano a una temperatura superiore ai 50°.
- Ordinari fenomeni atmosferici in corso di attività professionali.
- Urti lievi e vibrazioni idonei a raggiungere organi vitali e a provocare lesioni.
- Azione lesive dei raggi solari.
In questa categoria quindi, rientrano tutti i dispositivi per la protezione contro i rischi di minore entità e il cui effetto non causa lesioni irreversibili.
DPI di seconda categoria
Sono legati ad attività con rischio significativo ed è richiesto un attestato di certificazione di un organismo di controllo autorizzato.
Tra questi troviamo:
- Protettori delle orecchie (sia indossabili che inseribili)
- Dispositivi destinati alla prevenzione di annegamenti.
- Protettori degli occhi (tutti i protettori dell’occhio e i filtri a eccezione di quelli in I ed in III Categoria).
- Protettori del capo: tutti gli elmetti, sia quelli per l’uso in ambienti con alta temperatura sia quelli per la protezione contro i rischi elettrici, inclusi quelli sportivi (a eccezione di quelli in I ed in III Categoria).
- Dispositivi per la protezione contro rischi meccanici.
- Protettori totali o parziali del viso: tutti i dispositivi esclusi quelli in III Categoria:
- Indumenti protettivi: tutti gli indumenti e/o accessori fissi o staccabili, progettati e costruiti per fornire protezione contro rischi specificati di media entità.
- Protettori dei piedi e delle gambe con funzione antiscivolo: tutti i dispositivi e loro accessori fissi o smontabili destinati alla protezione degli arti inferiori inclusi.
- Protettori di mani e braccia: tutti i dispositivi e loro accessori fissi o smontabili destinati alla protezione degli arti superiori inclusi.
- Indumenti ad alta visibilità e accessori.
DPI di terza categoria
Sono dispositivi che proteggono il lavoratore da danni gravi o permanenti per la sua salute, o dal rischio di morte.
Secondo le norme vigenti in ambito salute e sicurezza sul lavoro, è previsto un addestramento specifico obbligatorio per poterli utilizzare in modo corretto.
Alcuni esempi di DPI di terza categoria sono: imbragature, caschi con allaccio sottogola, autorespiratori.
In questa categoria rientrano i Dispositivi di Protezione Individuale:
- Per protezione respiratoria: filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici.
- Isolanti, compresi quelli destinati all’immersione subacquea.
- Per ambienti molto caldi (+ di 100°C) o molto freddi (da -50°C in giù).
- Contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti.
- Contro le cadute dall’alto.
- Per protezione dai rischi connessi ad attività che espongono a tensioni elettriche.
Attività lavorative sottoposte all’utilizzo di DPI di terza categoria sono, ad esempio, quelle che operano in spazi confinati o lavori in quota.
Inoltre, i DPI possono essere classificati anche in base alle parti del corpo che devono proteggere, che possono essere:
- Degli arti superiori.
- Degli arti inferiori.
- Di occhi e viso.
- Dell’udito.
- Del capo.
- Delle vie respiratorie.
- Del corpo e della pelle.
- Dalle cadute dall’alto.
- Per la visibilità.
Sicurezza sul lavoro: obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro è soggetto a una serie di obblighi per l’utilizzo dei DPI, stabiliti dall’art.77 del D.Lgs. 81/08.
In base a quanto definisce il Testo Unico deve:
- Occuparsi della scelta dei DPI da utilizzare, sulla base della valutazione dei rischi, delle caratteristiche dei Dispositivi di Protezione Individuale (anche per le eventuali fonti di rischio che possono essi stessi comportare), delle eventuali variazioni negli elementi di valutazione.
- Individuare le condizioni in cui deve essere utilizzato un DPI, in particolare per quanto riguarda: l’uso, l’entità del rischio, la frequenza di esposizione al rischio, le prestazioni del DPI e le caratteristiche del posto di lavoro di ogni lavoratore.
- Fornire ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti.
- Assicurare l’efficienza e le condizioni d’igiene dei DPI, occupandosi di manutenzioni, riparazioni e sostituzioni necessarie.
- Destinare ogni Dispositivo di Protezione Individuale a uso personale e fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori.
- Informare i lavoratori, in via preliminare, di quali sono i rischi dai quali vengono protetti grazie ai DPI.
- Assicurare un’adeguata formazione sul corretto utilizzo dei DPI. L’addestramento, indispensabile per i DPI di terza categoria e per i dispositivi di protezione dell’udito, deve essere documentato e verificato.
DPI: obblighi del lavoratore
Anche il lavoratore è soggetto ad alcuni obblighi, stabiliti sempre dal Testo Unico:
- Sottoporsi al programma di informazione e addestramento e utilizzare i DPI conformemente a quanto appreso.
- Avere cura dei DPI messi a disposizione del datore di lavoro, senza apporvi alcuna modifica.
- Segnalare eventuali difetti o inconvenienti.
- Al termine dell’utilizzo seguire le procedure aziendali per la loro riconsegna.
Quindi, il lavoratore ha l’obbligo di utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le inadeguatezze dei mezzi e dei dispositivi.
Oltre a qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Dispositivi di protezione individuale: alcune riferimenti
Obbligo d’uso lgs 81 l’art 75
I DPI devono essere usati quando i rischi non possono essere evitati o ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva o metodi di riorganizzazione del lavoro.
Quindi, i destinatari di questi obblighi non sono più soltanto i lavoratori subordinati o a essi equiparati ma anche lavoratori autonomi (art. 2222 del c.c.), componenti l’impresa familiare (art. 230-bis del c.c.), piccoli imprenditori (art. 2083 del c.c.), soci di società semplici agricole, lavoratori a domicilio.
“Prima di prendere in considerazione l’utilizzo dei dispositivi è necessario limitare o eliminare del tutto i fattori di rischio”, spiegano alla Forever.
- Riferimento Art. 75 c.5 del D.Lgs 81/08
Il dpi è un’attrezzatura che per essere funzionale deve essere accompagnata da una formazione che deve essere esaustiva, attenta ed efficace con addestramento obbligatori per legge per i dispositivi di III categoria legati a danni gravi o mortali.
Riferimento Art. 76del D.Lgs 81/08
Specifica come queste attrezzature devono essere adeguate ai rischi da prevenire, senza comportare rischi maggiori, e alle condizioni di impiego sul posto di lavoro.
Tenere conto delle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore ed essere adattabili alle necessità dell’utilizzatore:
- Il dispositivo di protezione deve soddisfare alcuni requisiti informativi, di sicurezza, prestazionali e deve essere confortevole (leggero, adattabile, comfort termico, traspirabilità, dimensioni limitate).
“A ogni modo un dispositivo di protezione in molti casi, per quanto ergonomico, limita inevitabilmente il comfort del lavoratore stesso, aspetto che molto spesso prevale a discapito della sicurezza”, dicono alla Forever.
- Ancora oggi non vengono valutati attentamente i rischi connessi a un’attività produttiva per i quali è bene difendersi e che molto spesso vengono ignorati.
“A volte questa mancanza è da imputare al datore di lavoro, in quanto responsabile del lavoratore, che sottovaluta o ignora eventuali rischi.
Spesso è lo stesso lavoratore che per una serie di fattori sceglie di non indossare quello che lo salvaguarderebbe”, fanno sapere alla Forever.
- In termini di sicurezza, l’utente che necessita dei dispositivi deve avere valutato attentamente la situazione e i rischi connessi all’attività lavorativa e raccogliere tutte le informazioni necessarie per poter individuare il dispositivo più adeguato.